Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 20/02/1982 (Rv. 418950 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE DEL CONDUCENTE DAL REATO DI LESIONI COLPOSE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PER DIFETTO DELLO ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE RISARCITORIA IN SEDE CIVILE - PROPONIBILITÀ.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE DEL CONDUCENTE DAL REATO DI LESIONI COLPOSE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PER DIFETTO DELLO ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE RISARCITORIA IN SEDE CIVILE - PROPONIBILITÀ.*
In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicolo, il giudicato penale di assoluzione del conducente dal reato di lesioni colpose "perché il fatto non costituisce reato", difettandone l'elemento soggettivo, non preclude la proposizione o riproposizione in Sede civile dell'Azione risarcitoria in forza della presunzione di colpa sancita dal primo comma dell'art. 2054 cod. civ., e quindi richiede un'ulteriore attività giurisdizionale del giudice civile, al fine di accertare, mediante un'autonoma valutazione, ancorché eventualmente suffragata dalle risultanze del procedimento penale, se il conducente medesimo abbia osservato quel dovere di diligenza estrema imposto dalla suddetta norma e non apprezzabile dal giudice penale. (Conf 297/80, mass n 403687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)