Sez. 3, Sentenza n. 297 del 14/01/1980 (Rv. 403687 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO - DAL REATO DI OMICIDIO COLPOSO - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO CONTRO L'INVESTITORE - PROPONIBILITA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO - DAL REATO DI OMICIDIO COLPOSO - AZIONE CIVILE DI RISARCIMENTO CONTRO L'INVESTITORE - PROPONIBILITA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La sentenza di proscioglimento dal reato di omicidio colposo per esclusione dell'elemento soggettivo e con la formula 'perche il fatto non costituisce reatò non preclude l'Azione civile per il risarcimento dei danni derivanti dallo scontro di veicoli senza guida di rotaie, e cosi un'ulteriore attivita giurisdizionale del giudice civile al limitato fine di accertare se il conducente del veicolo abbia osservato quel dovere di diligenza estrema, impostogli dall'art 2054 cod civ, e non apprezzabile da parte del giudice penale. A tal fine l'interpretazione della sentenza penale, trattandosi di giudicato esterno al giudizio civile, come l'autonoma valutazione delle circostanze accertate con tale sentenza, si risolve in un accertamento di fatto che sfugge a Sindacato in Sede di legittimita, se immune da vizi logici ed errori di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)