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Sez. 1, Sentenza n. 1711 del 07/12/1999 Ud. (dep. 14/02/2000) Rv. 215341 - 01

NAVIGAZIONE | Inottemperanza all'ordine di rimozione di quanto insiste sul demanio marittimo - Illiceità penale - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215341-01

NAVIGAZIONE

Non costituisce reato, ma solo illecito amministrativo, la condotta di chi non ottempera all'ordine di rimozione, emesso dalla Capitaneria di Porto, di quanto insistente sul demanio marittimo o, per l'equiparazione stabilita dall'art. 51 cod. nav., su quello riguardante le zone di navigazione interna come i laghi, in quanto la relativa figura criminosa, prevista dall'art. 1165, comma primo, lett. b)- cod. nav. è stata depenalizzata dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981, né può essere fatta rivivere come illecito penale mediante l'utilizzazione dell'art. 650 cod. pen., che contiene una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero non sia altrimenti sanzionato in relazione a regolamenti e ordinanze dell'autorità amministrativa che già prevedano una sanzione per la loro inosservanza.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 51, Cod. Navig. art. 1165 com. 1 lett. B, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)