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Sez. 1, Sentenza n. 39750 del 13/10/2005 Ud. (dep. 31/10/2005) Rv. 232767 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Coniuge legalmente separato - Obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli - Violazione - Configurabilità del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232767-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

La violazione dell'obbligo, stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale, di versamento all'altro coniuge dell'assegno per contribuzione al mantenimento dei figli non integra il reato contravvenzionale di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, perchè la norma di cui all'art. 650 cod. pen. ha carattere sussidiario e pertanto si applica ogniqualvolta il fatto non sia sanzionato da una specifica norma. (Nella specie la Corte ha stabilito che il fatto può invece integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)