Sez. 1, Sentenza n. 5002 del 13/10/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 203024 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Delibazione positiva sugli elementi del "patto" tra le parti - Delibazione negativa sull'insussistenza degli elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la motivazione della sentenza si prospetta - in ordine alla delibazione che il giudice è chiamato ad operare - di natura positiva con riguardo all'accertamento dell'accordo tra le parti, alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione ed alla comparazione delle eventuali circostanze, alla congruità della pena (costituendo infatti il "patto" l'oggetto primario della cognizione, e non la responsabilità dell'imputato); di natura negativa, invece, con riguardo alla sussistenza di cause liberatorie ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue che la delibazione di natura positiva deve essere sorretta da una analitica, seppur concisa, verifica delle correttezze delle concordi richieste delle parti; mentre per la delibazione negativa è sufficiente l'enunciazione, anche implicita, dell'effettuata verifica sull'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)