Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 209387 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Doveri di controllo del giudice - Condizioni per una pronuncia di proscioglimento - Obbligo di verifica - Motivazione implicita - Sufficienza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti contiene una valutazione positiva ed una negativa. Quella positiva consiste nella verifica della sussistenza dell'accordo delle parti, nonché della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze. Quella negativa si risolve nell'escludere l'applicazione dell'art. 129 cpp; per questa sussiste l'obbligo di motivazione solo quando dagli atti concreti elementi sull'applicabilità di detta norma, essendo altrimenti sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la richiesta verifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)