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Sez. 3, Sentenza n. 23697 del 01/03/2016 Cc. (dep. 08/06/2016) Rv. 266825 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE | Atti cui il difensore ha diritto di assistere senza preavviso - Obbligo di avvertimento alla parte - Pronuncia o attestazione di formula sacramentale - Esclusione - Idoneità dell'avvertimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266825-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFENSORE

L'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), rivolto all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen., non necessita di formule sacramentali, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto. (Nella specie, non è stato ritenuta idonea l'attestazione contenuta nel verbale di sequestro probatorio operato in via d'urgenza che la persona era stata "notiziata dei propri diritti di legge").

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)