Sez. U, Sentenza n. 15453 del 29/01/2016 Cc. (dep. 13/04/2016) Rv. 266335 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo d'urgenza d'iniziativa della polizia giudiziaria - Obbligo dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321 comma terzo bis cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)