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Sez. L, Sentenza n. 20825 del 02/10/2014 (Rv. 632385 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversia per prestazione assistenziale - Legittimazione passiva esclusiva dell'INPS ai sensi del d.lgs. n.112 del 1998 - Sussistenza - Legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, della Regione e del Comune - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632385-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali (nella specie, indennità di accompagnamento) introdotte in epoca anteriore al 1 gennaio 2005 - data di entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2009, n. 269, conv. con modif. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - e successive al 13 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'INPS, quale ente erogatore delle prestazioni, e non anche al Ministero della economia e delle finanze, alla Regione e al Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)