Sez. L, Sentenza n. 15333 del 09/07/2007 (Rv. 598722 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversia per la condanna al pagamento della indennità di accompagnamento - Legittimazione passiva dell'INPS - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Con riferimento alla domanda giudiziale per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento (nella specie, proposta prima del 1 gennaio 2005 e successivamente al 13 settembre 1998), la legittimazione passiva a stare in giudizio spetta in via esclusiva all'Inps quale ente erogatore della prestazione, dovendosi escludere la legittimazione passiva della Regione o del Ministero dell'Economia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 21/04/1999 num. 3 art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)