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Sez. 3, Sentenza n. 7087 del 26/06/1993 (Rv. 482932 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti) | Impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa in corso di causa - Conseguenze - Impresa - Cessionaria del portafoglio - Responsabilità per il comportamento negligente o defatigatorio dell'assicuratore - Ammissibilità - Limite di risarcibilità ex ultimo comma art. 21 legge n. 990 del 1969 - Opponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482932-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Procedimenti concorsuali a carico dell'assicuratore (effetti)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la opponibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, della sentenza pronunciata contro l'impresa assicuratrice che in corso di causa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, alla impresa cessionaria del portafoglio, nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada, comporta una successione a titolo particolare della impresa cessionaria alla società in liquidazione con conseguente trasferimento, sulla prima, della pretesa del danneggiato, al quale l'impresa cessionaria dovrà, perciò, rispondere anche per l'eventuale comportamento negligente e defatigatorio dell'assicuratore, senza possibilità di opporre il limite di risarcibilità contemplato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)