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Sez. 3, Sentenza n. 8698 del 17/06/2002 (Rv. 555100 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta in corso di giudizio - Successione a titolo particolare del Fondo di garanzia - Sussistenza - Impresa designata non intervenuta nel giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555100-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In virtù dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull' assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica, sul piano processuale, una successione a titolo particolare del Fondo di garanzia per le vittime della strada - attraverso l'impresa designata - rispetto a quella posta in liquidazione, con la conseguenza che l'impresa designata è legittimata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, cod. proc. civ., a proporre impugnazione avverso la sentenza, pronunciata contro la sua dante causa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)