Sez. U, Sentenza n. 26098 del 11/12/2014 (Rv. 633353 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - IN GENERE | Declinatoria di giurisdizione da parte della Giunta per le elezioni - Sindacato di Cassazione - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - IN GENERE
In tema di elezione del Parlamento, il principio di autodichia affida esclusivamente alle Camere, tramite le rispettive Giunte delle elezioni, la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, sicché la Corte di cassazione non può sindacare se le Giunte stesse abbiano correttamente negato la loro giurisdizione su una controversia elettorale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 66, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)