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Sez. U, Ordinanza n. 3731 del 15/02/2013 (Rv. 625210 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Elezioni - Operazioni elettorali riguardanti la fase di presentazione delle liste - Art. 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Portata - Provvedimenti assunti dagli Uffici elettorali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale nazionale - Sindacabilità da parte di autorità giurisdizionale (giudice ordinario o giudice amministrativo) - Esclusione - Conseguenze - Difetto assoluto di giurisdizione.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625210-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente - affida la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, alla funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito, anche di natura cautelare, da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 87 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/12/1933 num. 533 art. 27, Costituzione art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)