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Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 29/08/1966 (Rv. 324455 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI SUI QUALI IL RICORSO SI FONDA - MANCATA RESTITUZIONE DEL TERMINE FISSATO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324455-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEI DOCUMENTI DEL RICORSO - AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI SUI QUALI IL RICORSO SI FONDA - MANCATA RESTITUZIONE DEL TERMINE FISSATO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

E improcedibile il ricorso per Cassazione, se il ricorrente - ritirati, previa autorizzazione, gli Atti ed i documenti, sui quali il ricorso si fonda - non li abbia ripresentati in cancelleria prima della scadenza del termine fissato dal giudice per la restituzione e non abbia tempestivamente richiesta ed ottenuta la proroga del detto termine. Tale principio, tuttavia, non e applicabile nel caso che la mancata restituzione riguardi soltanto il fascicolo degli Atti e documenti relativi alle precedenti fasi del merito ed il giudice sia in grado di decidere ugualmente la causa in base agli Atti contenuti nel fascicolo d'ufficio. (Cfr 896/63; 3217/62; 785/62; 1874/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)