Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 08/09/1970 (Rv. 347022 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DELLA COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E DEI DOCUMENTI RITIRATI PREVIA AUTORIZZAZIONE - MANCATA RESTITUZIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DELLA COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA E DEI DOCUMENTI RITIRATI PREVIA AUTORIZZAZIONE - MANCATA RESTITUZIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
La mancata restituzione da parte del ricorrente del fascicolo contenente il ricorso, la copia della sentenza impugnata e gli altri documenti necessari e indispensabili alla decisione della istanza, il cui ritiro sia stato autorizzato dal primo Presidente della Corte di Cassazione, costituisce una causa di improcedibilita, in analogia a quanto prescrive l'art 369 cod proc civ, che tale sanzione commina nel caso in cui insieme al ricorso non sia presentata la quietanza del deposito, copia della sentenza impugnata e quant'altro in esso previsto. (V 989'68, mass n 322389; 2290'66, mass n 324455).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)