Sez. 1, Sentenza n. 6716 del 05/08/1987 (Rv. 454935 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - DECORRENZA - SCADENZA DEL TERMINE IN MANCANZA DI PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - PROVA RELATIVA - ONERE DELL'ECCIPIENTE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - DECORRENZA - SCADENZA DEL TERMINE IN MANCANZA DI PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - PROVA RELATIVA - ONERE DELL'ECCIPIENTE.*
Il termine di decadenza di un anno per l'Azione di disconoscimento della paternità comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 244, secondo comma, cod. civ. dal giorno della nascita del figlio qualora l'attore si trovava nel luogo della nascita nel momento in cui ebbe a verificarsi tale evento oppure dal suo ritorno nel luogo di nascita del figlio o nel luogo della residenza familiare. In ogni altra ipotesi, non essendo operante alcuna presunzione di conoscenza, il termine incomincia a decorrere dal giorno in cui l'attore ha avuto notizia della nascita, con la conseguenza che viene a gravare sulla parte che ha eccepito la decadenza l'Onere di provare che l'Azione di disconoscimento è stata proposta dopo il decorso del termine.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)