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Sez. 1, Sentenza n. 1280 del 29/05/1962 (Rv. 252076 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - CARATTERE VINCOLANTE - DURATA ECCESSIVA DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO E RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - PERMANENZA DELL'OBBLIGATORIETA DELL'ACCORDO- RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252076-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - CARATTERE VINCOLANTE - DURATA ECCESSIVA DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO E RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO - PERMANENZA DELL'OBBLIGATORIETA DELL'ACCORDO- RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Il negozio determinativo dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita vincola l'espropriato qualunque sia il tempo decorso tra l'accordo e il perfezionamento del procedimento di espropriazione. Se per il comportamento colposo o doloso dell' amministrazione o dell'espropriante, il procedimento espropriativo si protragga eccessivamente, l'accordo non perde la sua efficacia, ma l' amministrazione e responsabile del danno che eventualmente ne derivi all'interessato per il ritardo nella riscossione dell'indennita. La valutazione dell'anormalita del ritardo da parte dell' amministrazione deve essere effettuata in relazione al momento dell'accordo e con riguardo al diritto dell'espropriato di riscuotere l'indennita concordata. (Conf 1684/60, 1994/51).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)