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Sez. 1, Sentenza n. 3770 del 20/04/1994 (Rv. 486304 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli | Accordo sull'indennità espropriativa - Contratto di natura pubblicistica - Configurabilità - Conseguenze - Revoca dell'accettazione dell'indennità, ritardo nel pagamento o nella pronuncia del decreto di espropriazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486304-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli

L'accordo sull'indennità espropriativa per l'accettazione, ex art. 12 comma secondo, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, configura un contratto di natura pubblicistica i cui effetti non vengono meno né in caso di revoca dell'accettazione, se la revoca non sia accettata dall'espropriante, né in caso di ritardo nel pagamento dell'indennità o nella pronuncia del decreto di espropriazione, non incidendo tali eventi sulla possibilità di un utile perfezionamento della procedura, ma potendo solo dar luogo, in presenza di altri presupposti, al risarcimento dei danni per il ritardo nella percezione dell'indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)