Sez. U, Sentenza n. 593 del 07/04/1965 (Rv. 311100 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE -ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE -ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - FATTISPECIE.*
Il problema della discrezionalita non ha un valore assoluto rispetto alla discriminazione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in quanto nella sfera degli Atti amministrativi ne esistono alcuni pienamente vincolanti per la pubblica amministrazione ma tuttavia non soggetti a Sindacato del giudice ordinario per la Mancanza, nel sistema normativo, di una disposizione ad essi riferibile ed in base alla quale il privato possa vantare un proprio diritto soggettivo. Se la presenza di elementi discrezionali nell'attivita amministrativa e senz'altro sufficiente a negare la sussistenza di un diritto soggettivo del privato tutelabile davanti al giudice ordinario, il carattere vincolato dell'attivita medesima non basta, viceversa, per affermare la sussistenza del diritto soggettivo, ogni qual volta la norma che disciplina tale attivita risulti essere non una norma di relazione ma una norma di Azione che ponga a carico dell'amministrazione doveri giuridici ai quali non corrisponda alcun diritto a favore dei terzi.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)