Sez. U, Sentenza n. 1622 del 04/03/1983 (Rv. 426459 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - ATTO AMMINISTRATIVO VINCOLATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE AUTOMATICA ATTRIBUZIONE AL PRIVATO INTERESSATO DI UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONE DI LEGGE CHE IMPONE ALLA P.A. UNA DETERMINATA CONDOTTA PER UNA FINALITÀ PUBBLICA, MA CON LA CONSIDERAZIONE SPECIFICA E DIRETTA DELL'INTERESSE PRIVATO, CON RECIPROCI DIRITTI ED OBBLIGHI - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - ATTO AMMINISTRATIVO VINCOLATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE AUTOMATICA ATTRIBUZIONE AL PRIVATO INTERESSATO DI UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONE DI LEGGE CHE IMPONE ALLA P.A. UNA DETERMINATA CONDOTTA PER UNA FINALITÀ PUBBLICA, MA CON LA CONSIDERAZIONE SPECIFICA E DIRETTA DELL'INTERESSE PRIVATO, CON RECIPROCI DIRITTI ED OBBLIGHI - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ.*
Se è vero che il carattere vincolato di un atto amministrativo non è, di per sè, sufficiente ad attribuire al privato interessato una posizione di diritto soggettivo, ciò dovendosi escludere quando l'attività sia vincolata da norme dirette unicamente ad assicurare la conformità dell'Azione della pubblica amministrazione al pubblico interesse, di modo che l'interesse del privato ne risulti tutelato solo in modo indiretto od occasionale, un diritto soggettivo va sempre ravvisato allorché la condotta della P.a. Sia imposta da una disposizione di legge che, sebbene per una finalità pubblica, prenda in considerazione in modo specifico e diretto l'interesse privato medesimo, disciplinando un rapporto dal quale scaturiscono reciproci diritti ed obblighi; né a tale configurazione osta la necessità dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, ove questo abbia soltanto la funzione di accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, ai quali la legge direttamente ricollega gli effetti giuridici favorevoli per il privato. (V 2113/81, mass n 412835; (V 1227/75, mass n 374677; (V 2693/72, mass n 360326; (V 924/70, mass n 346352; (Conf 1742/71, mass n 352211; (Conf 87/71, mass n 349427; (Conf 593/65, mass n 311100).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)