Sez. U, Sentenza n. 388 del 01/06/2000 (Rv. 537098 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Occupazione temporanea di aree e fabbricati - Determinazione - Commisurazione all'interesse legale sull'indennità di esproprio - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
L'indennità di occupazione deve essere determinata in misura pari ad una percentuale, corrispondente agli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area o del fabbricato occupato, e non al valore venale del bene, anche con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di esproprio sia calcolata con criteri speciali, come quelli di cui all'art. 13 della legge 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, richiamata dall'art. 80 della legge 219 del 1991, sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate del Mezzogiorno. Nè può ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale criterio di determinazione dell'indennità di occupazione, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost. (cfr. Corte cost. n. 283 del 1993 e n. 62 del 1991).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42 com. 3, Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)