Sez. U, Sentenza n. 5265 del 28/02/2008 (Rv. 603720 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Legge 14 maggio 1981, n. 219 - Programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Occupazione temporanea di aree e fabbricati - Indennità di occupazione - Obbligazione ulteriore rispetto a quella per l'indennità di espropriazione - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che, all'art. 80, prevede la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima. Né tale principio potrebbe subire deroga per effetto di ordinanze commissariali, in quanto, secondo l'art. 84 della legge n. 219 del 1981, il potere d'ordinanza attribuito agli organi straordinari è assoggettato, tra l'altro, alle norme del titolo ottavo della medesima legge, nel quale è compreso il citato articolo 80.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)