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Sez. L, Sentenza n. 18283 del 05/08/2010 (Rv. 615166 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Provvedimento della P.A. investente il rapporto lavorativo - Disapplicazione - Limiti - Esistenza di un diritto soggettivo inciso dal provvedimento - Necessità - Conseguenze - Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle in precedenza esercitate - Disapplicazione del provvedimento organizzativo - Configurabilità - Condizioni - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615166-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disapplicazione di un atto amministrativo organizzativo che investa il rapporto di lavoro postula la sussistenza, in capo al lavoratore, di un diritto soggettivo che sia stato inciso da tale provvedimento, dovendosi ritenere, ove il diritto sia escluso in ragione del legittimo esercizio dei poteri contrattuali del datore di lavoro, l'irrilevanza della questione, attesa la conformità a legge dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove il lavoratore agisca per il riconoscimento del diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti alle ultime esercitate, resta esclusa la possibilità della disapplicazione qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, restando la materia della mansioni del pubblico dipendente disciplinata compiutamente dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alla novella recata dall'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2009), che assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della massima. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva respinto la domanda di un dipendente che, dopo aver svolto mansioni di "istruttore di polizia municipale" era stato addetto alla biblioteca con il profilo professionale di "istruttore amministrativo" ritenendo equivalenti le due figure professionali perché appartenenti alla medesima area professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)