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Sez. L, Sentenza n. 7106 del 26/03/2014 (Rv. 630265 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle in precedenza esercitate - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630265-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 62 com. 1, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 3 com. 2, Contr. Coll. 31/03/1999 all. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)