Sez. 1, Sentenza n. 5652 del 18/12/1989 (Rv. 464616 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - CAUSE (ABITUALE INFERMITÀ DI MENTE) - INCAPACITÀ DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI - INTERESSI NON PATRIMONIALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - CAUSE (ABITUALE INFERMITÀ DI MENTE) - INCAPACITÀ DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI - INTERESSI NON PATRIMONIALI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, contemplata dall'art. 414 cod. civ. al fine dell'interdizione dell'infermo di mente, va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da Atti giuridici, e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (come nel caso in cui si debba ovviare ai pericoli derivanti dal rifiuto, per infermità psichica, di cure od interventi medici).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)