Sez. 1, Sentenza n. 18322 del 30/08/2007 (Rv. 598519 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - INFERMITÀ DI MENTE | Accertamento in concreto delle capacità mentali dell'interdicendo - Valutazione di merito riservata al giudice - Utilizzazione delle conclusioni del c.t.u. - Ammissibilità - Criteri.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - INFERMITÀ DI MENTE
Nel giudizio di interdizione è riservato al giudice del merito l'accertamento in concreto dell'esistenza e della misura della patologica alterazione delle capacità mentali e della conseguente incapacità, da parte dell'interdicendo, di provvedere ai propri interessi e, a tal fine, il giudice può recepire le conclusioni del consulente d'ufficio, senza necessità di esporre dettagliatamente tutte le ragioni per le quali ritenga di doverle accogliere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)