Sez. 1, Ordinanza n. 228 del 28/01/1977 Cc. (dep. 01/03/1977) Rv. 135417 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE - DIVERSA ESTENSIONE RISPETTO AL PROCEDIMENTO ORDINARIO - ESTREMI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE - DIVERSA ESTENSIONE RISPETTO AL PROCEDIMENTO ORDINARIO - ESTREMI.*
Nel processo di prevenzione, pur dopo le relative decisioni della Corte costituzionale, l'istituto della contestazione non e applicabile nella stessa estensione del procedimento ordinario, onde non si verifica violazione del diritto di difesa nell'ipotesi in cui all'interessato non siano resi noti gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura, purche allo stesso sia tempestivamente comunicato l'invito a comparire con indicazione quantomeno della misura di prevenzione proposta dal questore e dell'udienza in cui sara discussa la proposta, cosi da consentirgli di prendere visione degli Atti e quindi di venire a conoscenza di tutti gli elementi su cui la proposta e fondata.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)