Sez. 1, Sentenza n. 2 del 04/01/1985 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167760 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE E DETERMINATEZZA DELL'ACCUSA - MODALITÀ DI ATTUAZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE E DETERMINATEZZA DELL'ACCUSA - MODALITÀ DI ATTUAZIONE.*
Nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione il principio di contestazione e di determinatezza dell'accusa si attua con la comunicazione dell'udienza in cui sarà discussa la proposta, con l'avviso a comparire e con la specificazione della misura di cui si chiede l'applicazione, mentre non è necessaria la indicazione sull'avviso a comparire degli elementi sui quali la proposta è fondata. (Conf mass n 159460; (Conf mass n 141348; (Conf mass n 135417).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)