Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3575 del 07/03/2012 (Rv. 622072 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio basata anche sulla invalidità della perizia collegiale per illegittima composizione del collegio - Causa instaurata da altro componente per il pagamento dell'opera professionale prestata relativamente alla perizia collegiale - Pregiudizialità - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Sospensione del secondo giudizio - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sussiste pregiudizialità tra la causa di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, proposta avanti alla corte d'appello e prospettante anche la invalidità della perizia per illegittima composizione del collegio di tecnici di cui all'art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi per la relativa nomina di uno dei componenti, e la causa instaurata, avanti al tribunale, da altro componente il collegio medesimo, al fine del pagamento del proprio compenso per la prestazione professionale incontestatamente fornita; infatti, il diritto a detto compenso sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, a prescindere dall'eventuale dichiarazione di nullità della liquidazione dell'indennità per difetto di composizione del collegio; ne consegue che manca il presupposto della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.; né, nella specie, difettando la richiesta di tutte le parti, il giudice avrebbe potuto disporre la sospensione facoltativa, ciò giustificando l'accoglimento del regolamento necessario di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)