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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25667 del 22/09/2021 (Rv. 662506 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Nomina del collegio peritale per la stima del bene - Diritto al compenso del perito - Accordo negoziale avente forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662506-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all'art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l'attività prestata non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta "ad substantiam", trovando titolo direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell'atto di nomina (da parte dell'autorità espropriante o del presidente del tribunale) e dell'espletamento dell'incarico.

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 21, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)