Sez. 1, Sentenza n. 424 del 11/02/1966 (Rv. 320835 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE - NECESSITA DELLA NOMINA - CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTATO E RAPPRESENTANTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE - NECESSITA DELLA NOMINA - CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTATO E RAPPRESENTANTE.*
Il conflitto di interessi col rappresentante - che, ai sensi dell'art. 78 cpv. Cod.proc.civ., rende necessaria la nomina di un curatore speciale al rappresentato - si riallaccia alla titolarita, in capo al gestor, di una situazione giuridica idonea a determinare la possibilita di un Esercizio del potere rappresentativo in contrasto con l'interesse del dominus, il che esclude necessariamente la configurabilita aprioristica di una regola generale ed assoluta ed esige, al contrario, un, indagine da compiersi di volta in volta in relazione alle molteplici varieta dei casi concreti, al fine di accertare la sussistenza o meno di un contrasto, anche soltanto potenziale, di interessi tra il rappresentato e il rappresentante. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)