Sez. 1, Sentenza n. 2800 del 10/03/1995 (Rv. 491064 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato - Nomina al rappresentato di un curatore speciale - Disciplina ex art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. - Portata - Giudice d'appello - Rilevamento d'ufficio del difetto di rappresentanza - Obbligo - Conseguenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
Il principio posto dall'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui in caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato deve nominarsi a quest'ultimo un curatore speciale, ha validità generale e comprende tutti i casi in cui vi sia un contrasto tra centro autonomo di interessi (sia esso dotato o meno di personalità giuridica) e il suo rappresentante, di modo che il giudice, in tali situazioni, deve rilevare anche d'ufficio il difetto di rappresentanza e rinviare la causa al giudice di primo grado (nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva ravvisato un siffatto conflitto di interessi in un giudizio promosso da un coamministratore con poteri congiunti contro la società da lui pure rappresentata ed un gruppo di soci).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)