Sez. 1, Sentenza n. 3709 del 30/05/1983 (Rv. 428614 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERA - CONDIZIONE IN GENERE - NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DELLA SENTENZA STRANIERA - ACCERTAMENTO COMPIUTO DALLA CORTE D'APPELLO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERA - CONDIZIONE IN GENERE - NON CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DELLA SENTENZA STRANIERA - ACCERTAMENTO COMPIUTO DALLA CORTE D'APPELLO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Per l'accertamento della non contrarietà all'ordine pubblico italiano di una sentenza straniera di cui sia chiesta la delibazione in Italia (come della sussistenza degli altri requisiti indicati dall'art. 797 cod. proc. civ.), la Corte di Cassazione può sindacare il giudizio della Corte d'appello in ordine alla definizione del concetto di ordine pubblico e controllare la congruità della motivazione dalla stessa adottata per identificare il contenuto del provvedimento da delibare e per accertare in concreto la conformità di esso all'ordine pubblico medesimo, ma non può, al predetto fine, procedere all'esame diretto di quel provvedimento, trattandosi di indagini ed apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, in quanto riguardanti un atto oggetto del giudizio di delibazione, ma esterno al relativo procedimento. (V 4691/81, mass n 415415; (V 1273/79, mass n 397512; (Conf 3881/69, mass n 344259).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Cod. Civ. art. 797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)