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Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 27/02/1979 (Rv. 397512 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - IMPUGNAZIONE DI SENTENZA EMESSA IN UN PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA INTERNAZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO - NUOVA ED AUTONOMA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAVANTI AL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397512-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - IMPUGNAZIONE DI SENTENZA EMESSA IN UN PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA INTERNAZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO - NUOVA ED AUTONOMA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAVANTI AL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di impugnazione contro una sentenza emessa in un procedimento di delibazione, la Corte di Cassazione non ha, rispetto all'accertamento della Competenza internazionale del giudice straniero, gli stessi poteri di indagine in ordine ai presupposti di fatto della Competenza medesima che le sono invece attribuiti dall'ordinamento, quando si tratta di determinare la Competenza o la giurisdizione degli organi giurisdizionali interni; e non puo procedere quindi ad una nuova ed autonoma valutazione dei documenti prodotti davanti al giudice della delibazione per accertare se questi li abbia adeguatamente ed esattamente apprezzati, restando in proposito vincolanti gli apprezzamenti espressi dal detto giudice, sempre che siano sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)