Sez. L, Sentenza n. 2465 del 23/05/1989 (Rv. 462834 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - MANCATA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MOTIVO DI GRAVAME DA PARTE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO NON PRECEDUTO DA SOSPENSIONE CAUTELARE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - MANCATA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MOTIVO DI GRAVAME DA PARTE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO NON PRECEDUTO DA SOSPENSIONE CAUTELARE.*
Il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché sia stato posto in grado di difendersi mediante contestazione preventiva dell'addebito, non ha interesse a dolersi della sua mancata sospensione cautelare, giacché l'adozione di tale misura, pur prevista dalla disciplina collettiva del rapporto, costituisce estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro. (nella specie, la S.C., confermando l'impugnata sentenza, ha ritenuto che l'omissione della sospensione cautelare - ai sensi dell'art. 62 del C.C.n.L. 17 dicembre 1979 per gli addetti alla produzione in serie di abbigliamento, camiceria, biancheria ed affini - della lavoratrice che aveva violato il divieto di fumare in locali adibiti a mensa e spogliatoi, non fosse da sola idonea ad invalidare il licenziamento). (V 4432/87, mass n 453160).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979 num. 60, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 61, Contr. Coll. 17/12/1979 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)