Sez. L, Sentenza n. 4432 del 13/05/1987 (Rv. 453160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O PENALE - PREVISIONE DI LEGGE O DI CONTRATTO COLLETTIVO OVVERO ESTRINSECAZIONE DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE - LIMITI - NATURA DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DURATA - FATTISPECIE RELATIVA A SOSPENSIONE CAUTELARE PROTRATTASI PER CONSIDEREVOLE PERIODO DI TEMPO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O PENALE - PREVISIONE DI LEGGE O DI CONTRATTO COLLETTIVO OVVERO ESTRINSECAZIONE DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE - LIMITI - NATURA DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DURATA - FATTISPECIE RELATIVA A SOSPENSIONE CAUTELARE PROTRATTASI PER CONSIDEREVOLE PERIODO DI TEMPO.*
La sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o penale, sia nell'ipotesi in cui essa risulti contemplata specificamente dalla legge o dal contratto collettivo (che legittimamente possono prevedere anche la sospensione della retribuzione), sia nell'ipotesi in cui essa costituisca la mera estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, il quale può rinunciare ad avvalersi delle prestazioni lavorative del dipendente, ferma la sua obbligazione di corrispondergli la retribuzione fino a quando non intervenga una legittima causa di risoluzione del rapporto, non costituisce un provvedimento disciplinare, ma una provvisoria misura cautelativa destinata a durare fino all'esaurimento del procedimento disciplinare o penale. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, riconoscendo natura disciplinare ad una sospensione cautelare che si protraeva per un considerevole periodo di tempo, ne aveva dichiarata l'illegittimità per il mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori). (V 5203/85, mass n 442506).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)