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Sez. L, Sentenza n. 3493 del 21/06/1979 (Rv. 399903 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FALLIMENTO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI RECESSO DEL CURATORE DAL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399903-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FALLIMENTO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI RECESSO DEL CURATORE DAL RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

Il fallimento, non comportando la cessazione dell'impresa, non determina la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del fallito, ne per impossibilita sopravvenuta, ne per giusta causa; ma puo soltanto costituire giustificato motivo di recesso del curatore, nell'Esercizio dei poteri di gestione che gli competono per legge, ai sensi degli artt 2118 cod civ e 3 legge 15 luglio 1966 n 604. (V 2637/66, mass n 325067; (V 631/41).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)