Sez. U, Sentenza n. 2637 del 27/10/1966 (Rv. 325067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PER GIUSTA CAUSA - FALLIMENTO - INSUSSISTENZA - POTERI DI LICENZIAMENTO DEL CURATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - PER GIUSTA CAUSA - FALLIMENTO - INSUSSISTENZA - POTERI DI LICENZIAMENTO DEL CURATORE.*
La disposizione dell'art 2119, secondo comma, cod civ, come risulta evidente dalla formula adoperata e come e chiarito nei lavori preparatori, si riferisce ad entrambe le parti del rapporto di lavoro e fissa il principio che il fallimento dell'imprenditore non determina la risoluzione ipso jure del contratto di lavoro subordinato. La ratio della disciplina legislativa si fonda sulla considerazione dell'unitarieta e sopravvivenza dell'azienda alla dichiarazione di fallimento in relazione non solo alla eventualita di un Esercizio provvisorio, ma anche alla possibilita di una cessione in blocco dell'azienda o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato. Spettera percio al curatore, sotto la vigilanza degli altri organi fallimentari, stabilire se e conveniente procedere al licenziamento dei lavoratori secondo le circostanze particolari in relazione alle suddette eventualita ed anche in relazione al lavoro da espletarsi, il quale potrebbe presupporre necessariamente un'azienda in attivita (mansioni di custodia, di vigilanza, ecc), ed essere necessaria anche in una fase di sospensione dell'attivita medesima. (Cfr 631/41).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)