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Sez. 2, Sentenza n. 623 del 26/02/1969 (Rv. 338858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI DELL'AZIENDA E DELLA DIPENDENZA - CARATTERE ESCLUSIVO ED ALTERNATIVO - FORO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - FORI DELL'AZIENDA E DELLA DIPENDENZA - CARATTERE ESCLUSIVO ED ALTERNATIVO - FORO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INAPPLICABILITA.*

I fori previsti dall'art. 434 cod.proc.civ., per le controversie di lavoro (quello dell'azienda e quello della dipendenza) sono speciali, esclusivi ed alternativi mancando la dipendenza, vien meno solo la possibilita di scelta tra i due fori ed e, quindi, esclusivamente competente il giudice del luogo ove ha Sede l'azienda non e, invece, consentito di avvalersi del foro territoriale previsto dall'art. 20 cod.proc.civ., con riferimento al luogo di adempimento dell'obbligazione. (V. 1929-65 1277-65 920-64 803-64 747-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)