diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 5349 del 18/02/2022 (Rv. 663833 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE | Compravendita di beni mobili di interesse storico culturale perfezionatasi all’estero - Controversia giudiziaria sulla proprietà proposta in Italia - Applicazione della legge del luogo in cui si è perfezionata la fattispecie acquisitiva - Limiti a tale applicazione imposti dalla tutela della circolazione di tali beni estrinsecantesi in norme di ordine pubblico - Conseguenze - Applicazione delle Convenzioni internazionali Unesco - Nullità del titolo di acquisto - Inconfigurabilità del principio “possesso vale titolo” di cui all’art. 1153 c.c.. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - In genere. POSSESSO - EFFETTI - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DI MOBILI - TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663833-01

FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE

In materia di compravendita di beni mobili di interesse storico - culturale perfezionatasi all'estero, l'accertamento in ordine alla proprietà dei beni in contesa è regolato, ai sensi dell'art. 51 della l. 218 del 1995, dalla legge dello Stato in cui i beni si trovavano all'atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, salvo che, a norma dell'art. 16 della medesima l. 218 del 1995, l'applicazione della legge straniera determini effetti contrari ai principi di ordine pubblico, tra i quali rientra, alla luce della Convenzione Unesco di Parigi del 1970, ratificata dall'Italia con l. 873 del 1975, la tutela di beni aventi natura storico – culturale. Ne consegue che non costituisce titolo idoneo, ai fini dell'applicazione del principio "possesso vale titolo", di cui all'art. 1153 c.c., il contratto di acquisto di un bene avente natura storico – culturale stipulato in base ad una normativa nazionale contrastante con il divieto di esportazione illegale, ovvero non autorizzata, di detti beni sancito dall'art. 3 della Convenzione Unesco.

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 51, Legge 30/10/1975 num. 873, Tratt. Internaz. 14/11/1970, Cod. Civ. art. 1153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)