Sez. 5, Sentenza n. 8991 del 02/10/1973 Ud. (dep. 10/12/1973) Rv. 125692 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN GENERE - GROSSOLANITA DEL FALSO - REATO IMPOSSIBILE - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GROSSOLANITA DEL FALSO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN GENERE - GROSSOLANITA DEL FALSO - REATO IMPOSSIBILE - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GROSSOLANITA DEL FALSO.*
La grossolanita del falso va intesa come inidoneita assoluta dell'Azione e si inquadra nell'ipotesi del 'reato impossibilè. Essa intanto puo escludere la punibilita in quanto renda non solo improbabile, ma veramente impossibile l'inganno rispetto a persone di comune discernimento. (Conf 117634, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)