Sez. 2 - , Sentenza n. 44678 del 16/10/2019 Ud. (dep. 04/11/2019) Rv. 278000 - 02
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI | Connessione teleologica - Identità fra autori del reato mezzo e autori del reato fine - Necessità - Esclusione - Condizioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che non interferisce con tale criterio ermeneutico il principio della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, da affermarsi pur sempre in relazione a procedimenti incardinati nel rispetto delle norme sulla competenza, quale presupposto processuale di validità e proseguibilità dell'attività giurisdizionale, con cui sono garantiti il giusto processo, l'imparzialità e la terzietà del giudice naturale precostituito "ex lege", unitamente al principio dell'efficacia della giurisdizione, assicurato dalla unitarietà della celebrazione del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)