Sez. 2, Sentenza n. 9176 del 11/07/2000 (Rv. 538368 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Di compravendita - Condizione dell'azione - Adempimento della prestazione corrispettiva - Rigetto della domanda per mancato adempimento - Formazione del giudicato su detta pronuncia - Successivo adempimento - Riproposizione della domanda - Preclusione all'accoglimento - Insussistenza - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata rigettata la domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita per il mancato adempimento della prestazione e senza che la decisione abbia pronunciato la risoluzione del preliminare, non esclude l'accoglimento della stessa domanda nuovamente riproposta qualora - successivamente al passaggio in giudicato della prima decisione - sia sopravvenuta la condizione dell'azione costituita dall'adempimento della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)