Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 22/09/1981 (Rv. 415967 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA - RIGETTO FONDATO SUL MANCATO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE O LA MANCATA OFFERTA DELLA STESSA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA CONDIZIONE COSTITUITA DALL'ADEMPIMENTO O DALL'OFFERTA - RIPROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA DOMANDA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA - RIGETTO FONDATO SUL MANCATO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE O LA MANCATA OFFERTA DELLA STESSA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA CONDIZIONE COSTITUITA DALL'ADEMPIMENTO O DALL'OFFERTA - RIPROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA DOMANDA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata rigettata la domanda di esecuzione in Forma specifica di un preliminare di vendita ex art. 2932 cod. civ., per il mancato adempimento della prestazione o la mancata offerta della stessa nei modi di legge e senza che la decisione abbia pronunciato la risoluzione del preliminare, non esclude l'accoglimento della stessa domanda nuovamente riproposta qualora - successivamente al passaggio in giudicato della prima decisione - sia sopravvenuta la condizione dell'Azione costituita dall'adempimento della prestazione o dalla offerta dell'adempimento della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)