Sez. 1, Sentenza n. 5121 del 26/07/1983 (Rv. 429982 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - PERDITA DELLE COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ARMATORE NEI CONFRONTI DEL CARICATORE - NATURA CONTRATTUALE - AZIONE RISARCITORIA AQUILIANA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - PERDITA DELLE COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ARMATORE NEI CONFRONTI DEL CARICATORE - NATURA CONTRATTUALE - AZIONE RISARCITORIA AQUILIANA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di trasporto marittimo di cose, nella disciplina del codice della navigazione, analogamente a quanto previsto dalla convenzione internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1924, la responsabilità del vettore nei confronti del caricatore per la perdita delle cose medesime, ancorché i suddetti cumulino, rispettivamente, le qualità di armatore della nave e di proprietario della merce, ed il fatto sia ascrivibile ai dipendenti del vettore armatore, ha natura contrattuale ed è regolata dalle Disposizioni degli artt. 422 e 423 cod. nav., mentre deve escludersi ogni possibilità di concorso dell'Azione contrattuale con l'Azione risarcitoria aquiliana, ai sensi degli artt. 274 cod. nav. E 2049 cod. civ., la quale è esperibile solo dai terzi estranei al rapporto di trasporto e non dal creditore della prestazione contrattuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 423 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/08/1924
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)