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Sez. 3, Sentenza n. 5098 del 09/03/2006 (Rv. 591012 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Perdita delle merci - Responsabilità del vettore (anche) per colpa grave - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591012-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ

Il vettore marittimo -a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale emessa da Corte cost. n. 199 del 2005 dell'art. 423, primo comma, cod. nav.- risponde senza limitazioni, e pertanto anche per colpa grave, dei danni occorsi alle cose trasportate.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)