Sez. 3, Sentenza n. 5098 del 09/03/2006 (Rv. 591012 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Perdita delle merci - Responsabilità del vettore (anche) per colpa grave - Configurabilità - Fondamento.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ
Il vettore marittimo -a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale emessa da Corte cost. n. 199 del 2005 dell'art. 423, primo comma, cod. nav.- risponde senza limitazioni, e pertanto anche per colpa grave, dei danni occorsi alle cose trasportate.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)