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Sez. L, Sentenza n. 12053 del 09/11/1992 (Rv. 479394 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo - Prova di un'interposizione fittizia o reale nel rapporto di lavoro - Esclusione - Fattispecie relativa ad utilizzazione da parte della società capogruppo delle prestazioni lavorative di personale solo formalmente dipendente da società collegate o controllate.
Stato
decisa il 1992-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479394-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese. L'intensità di tale collegamento, derivante dalla complementarità delle attività produttive e dall'identità delle persone fisiche titolari degli organi delle due società non costituisce d'altro canto di per sè elemento idoneo a comprovare un'interposizione fittizia o reale nel rapporto di lavoro (ipotesi configurabile in particolare quando la società capogruppo utilizzi le prestazioni lavorative di personale solo formalmente dipendente da società collegate o da essa controllate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)