Sez. L, Sentenza n. 1733 del 16/02/2000 (Rv. 533938 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo - Interposizione fittizia nel rapporto di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il collegamento economico funzionale fra imprese gestite da società del medesimo gruppo, controllate da una società madre, non comportando il venir meno dell'autonomia delle singole società, può dar luogo ad un'interposizione fittizia nel rapporto e nelle prestazioni di lavoro ex legge n. 1369 del 1960, sempre che risulti accertato che una società del gruppo, al fine di eludere precetti normativi in materia di rapporti di lavoro, utilizzi prestazioni lavorative di persone solo formalmente dipendenti da altra società collegata (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso l'interposizione fittizia in relazione al distacco di un dipendente della società madre presso una società collegata, avendo accertato che il distacco corrispondeva ad un reale interesse della società madre di sovrintendere con proprio personale all'attività delle società collegate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)