Sez. 2, Sentenza n. 1313 del 30/05/1962 (Rv. 252120 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - GIUDIZIO SECONDO EQUITA - ESCLUSIONE*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - GIUDIZIO SECONDO EQUITA - ESCLUSIONE*
Allorche il giudice determina, nell'impossibilita di una precisa identificazione, l'ammontare del danno in via equitativa non giudica affatto secondo equita, ma secondo diritto, in quanto applica, appunto, una norma del codice che gliene conferisce il potere, l'art 1226 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)